La verifica periodica degli strumenti di misura (D.M. 28.03.2000, N. 182) è l’accertamento del mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell’integrità dei sigilli metrici (elettronici, etichette o piombi) e degli altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro) devono essere sottoposti a verifica periodica nei seguenti casi:
1. Per decorrenza dei termini di validità della verifica precedente, secondo la periodicità fissata dal Decreto Ministeriale 28.03.2000, n.182 di seguito riportata:
CATEGORIA |
PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE |
Masse e misure campione; misure di capacità,comprese quelle montate su autocisterne. |
5 anni |
Strumenti per pesare |
3 anni |
2. a seguito di ordine di aggiustamento e/o di riparazioni che hanno comportato la rimozione di sigilli di garanzia anche di tipo elettronico;
3. entro 60 giorni dalla prima utilizzazione di uno strumento nel caso in cui quest’ultimo non è già provvisto del contrassegno di cui all’allegato II al Decreto 28-03-2000, n.182 applicato dai fabbricanti metrici che hanno ottenuto la concessione di conformità metrologica e quelli che operano secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marchiati CE.
I soggetti abilitati all’esecuzione della verifica periodica per tutti i casi descritti sono:
- Le Camere di Commercio;
- I laboratori AUTORIZZATI dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse.
L’esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l’applicazione di una targhetta autoadesiva distruttibile con la rimozione, indicando la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
In caso di esito negativo è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.
Si ricordi che:
- la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento;
- gli UTENTI METRICI sono soggetti all’obbligo di:
o Garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
o Mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
o Non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.